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BONUS FACCIATE E SUPERBONUS 110% CON THEMA COSTRUZIONI

BONUS FACCIATE E SUPERBONUS 110% CON THEMA COSTRUZIONI

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Thema Costruzioni è una realtà che ha l’obiettivo di migliorare l’abitabilità dei tuoi condomini garantendoti zero stress e la completa soddisfazione di tutti coloro che ne fanno parte.

Per farlo ci occupiamo della ristrutturazione degli edifici o della realizzazione di nuove costruzioni nell’area di Torino, dandoti la possibilità di usufruire di un servizio chiavi in mano. La professionalità è il valore cardine del nostro operato, garantito dall’esperienza maturata e da team costituiti da ingegneri e architetti altamente qualificati.

Inoltre, per garantirti un servizio completo, ci occupiamo in prima persona di offrirti il beneficio della cessione del credito secondo le normative vigenti.

Non perdere l’occasione di usufruire di tutti i vantaggi fiscali offerti dalle regole del Decreto Rilancio, grazie alla nostra esperienza ti permetteremo di realizzare tutti gli interventi necessari alla riqualifica del tuo condominio.

Le agevolazioni sono davvero imperdibili, le principali riguardano sicuramente l’Ecobonus 110 % e il Bonus Facciate 90%. Analizziamoli per capire meglio i loro vantaggi, i requisiti per accedervi e gli interventi che sono inclusi negli sgravi.

Se sei interessato ad approfondire esclusivamente le tematiche che riguardano il Bonus facciate, vai alla sezione dedicata.

Visita il nostro sito per ottenere tutte le informazioni.

SUPERBONUS 110 %

Il servizio garantito da Thema non si limita solo alla realizzazione della ristrutturazione dei tuoi condomini, ma si occupa anche di tutti i servizi ad essa connessi. Scegliendo Thema Costruzioni per il tuo condominio, potrai infatti beneficiare del Superbonus 110 %, che grazie alle nuove regole del Decreto Rilancio, permette di avere uno sconto in fattura o uno sgravio fiscale fino al 110 %. I lavori dovranno essere effettuati tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2022, ma non ti preoccupare, il nostro ufficio si occuperà di richiedere i permessi e depositare tutti gli atti necessari alla riqualifica e alla lavorazione da compiere, al fine di liberarti da tutte le problematiche legate alla burocrazia.

Non dovrai fare altro che godere del progetto finale in tutta sicurezza e senza preoccupazioni, grazie al fatto che ci occuperemo di noi tutto, offrendoti un servizio chiavi in mano.

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Agisci subito per non perdere l’opportunità di beneficiare di tutti i vantaggi del bonus. Infatti, nonostante lo sconto totale del 110% su alcuni lavori di ristrutturazione sia stato prorogato fino al 31 dicembre 2023, il governo ha intenzione di apportare alcuni cambiamenti.

Lo Stato avrebbe deciso di accorpare molti bonus di ristrutturazione, riducendo i rimborsi ad un’aliquota fissa del 75 %, stiamo parlando di una riduzione piuttosto notevole!

INTERVENTI SUPERBONUS

Tra gli interventi compresi nel Superbonus e che quindi vedrebbero ridimensionati gli sgravi ad essi connessi ricordiamo:

  • Le operazioni di isolamento termico degli involucri, cioè il cappotto termico. Per cappotto termico si intende tutto ciò che permette di ridurre la dispersione di energia e risparmiare quindi sui consumi.
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sia sulle parti comuni di un edificio che sulle unità immobiliari, anche se dovesse trattarsi di edifici singoli.
  • Interventi edilizi a scopo antisismico, da effettuare entro la fine del 2021.

A questi lavori principali si potranno essere inclusi ulteriori interventi aggiuntivi, quali:

  • Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica
  • Installazione di impianti fotovoltaici
  • Installazione di colonnine per la ricarica di automobili elettriche
  • Abbattimento delle barriere architettoniche

PROCEDIMENTO STRUTTURATO

Thema Costruzioni segue un procedimento strutturato per garantirti la massima efficienza lungo tutta la sua durata. Vediamo insieme quali sono i passaggi:

1. SOPRALLUOGO

Un nostro perito certificato si assumerà l’incarico di effettuare un sopralluogo tecnico al fine di avere una visione chiara e completa delle tue esigenze per poterti garantire la miglior soluzione possibile per l’efficientamento energetico del tuo condominio.

2. PROGETTAZIONE

I dati raccolti dal sopralluogo tecnico verranno elaborati dal nostro studio di ingegneria per progettare e preventivare le lavorazioni su misura per te.

3. PREVENTIVO

Al fine di garantirti la massima trasparenza, verrà messa a tua disposizione un preventivo con l’elenco delle attività da svolgere, il miglioramento in termini energetici e la percentuale di sconto in fattura che potrai avere subito tramite la cessione del credito.

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SUPERBONUS 110: COME FUNZIONA?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali sempre di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

A seconda dell’anno di sostentamento della spesa, infatti, cambia la suddivisione della detrazione negli anni. Di seguito facciamo alcuni esempi pratici per comprendere meglio:

  • Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno di esecuzione dei lavori.
  • Per le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro gli 11.000 euro di detrazione si recuperano in rate da 2.750 euro dalla dichiarazione presentata nel 2023 e per i 3 anni successivi.
  • Per gli interventi effettuati dai singoli contribuenti o dai condomini, per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

COME OTTENERE LA DETRAZIONE

Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”.

Questo miglioramento deve essere certificato tramite l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, tramite un tecnico appositamente abilitato.

CONTRIBUTO ANTICIPATO O CESSIONE DEL CREDITO

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • Di istituti di credito e intermediari finanziari.
  • I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Migliora subito il tuo condominio e beneficia delle agevolazioni. Scopri come sul nostro sito.

BONUS FACCIATE: UNA SOLUZIONE SEMPLICE E CONVENIENTE PER IL TUO CONDOMINIO

Il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre già esistenti (Ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico. È valido per tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.

Nello specifico, gli interventi per cui si potrà richiedere il bonus sono:

  • Pulitura e tinteggiatura esterna delle pareti;
  • Lavori su balconi, ornamenti e fregi, anche di sola pulitura o tinteggiatura;
  • Operazioni sulle strutture opache della facciata con miglioramenti dal punto di vista termico o che interessano il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva.

Sono agevolate anche le spese connesse direttamente o indirettamente all’intervento per il quale è prevista la detrazione.

Tra queste vi sono ad esempio quelle legate alle perizie, sopralluoghi effettuati dai geometri, architetti ecc. Sono comprese inoltre le spese legate all’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali o ancora le quelle necessarie ad ottenere dal comune i titoli edilizi abilitativi per i lavori da eseguire.

COME BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

Vi sono due modi per beneficiare di questa detrazione:

  1. E’ possibile indicare il bonus facciate nella dichiarazione dei redditi. Le spese sostenute nel 2020 andranno riportate nel 730/2021, quadro E o nel modello Redditi 2021, quadro RP. Sono agevolate anche le spese 2021. Ciò è possibile grazie all’intervento della Legge di bilancio 2021 che ha appunto prorogato la validità del bonus.
  2. Al posto di detrarre la spesa è possibile cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura, non sarà quindi necessario indicare l’utilizzo dell’agevolazione nella dichiarazione. La possibilità della cessione o dello sconto in fattura è stata ammessa dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Questa opportunità sta creando un vero e proprio mercato delle detrazioni, Superbonus 110 %, ristrutturazione edilizia, bonus facciate ecc…

La cessione infatti può essere effettuata in favore di un soggetto terzo che non è per forza l’impresa che esegue i lavori. Viene data l’opportunità di cedere la detrazione anche in favore di una società che non è direttamente interessata alle operazioni o verso altre banche e intermediari finanziari. Infine, la cessione può anche avvenire verso i propri famigliari.

LE ZONE A E B

Per beneficiare dello sgravio gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare l’articolo 2 di questo decreto specifica cosa si intende per zona A e zona B. Di seguito riportiamo la distinzione:

  • Zona A: si tratta di tutte quelle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi. Sono comprese anche le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • Zona B: comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».

BONUS FACCIATE: COME ACCEDERE FUORI DALLE ZONE A E B

Come abbiamo detto, il Bonus facciate può essere impiegato solamente per spese finalizzate al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zono A o B delle città.

In realtà però l’Agenzia delle Entrate spiega come si può superare questo scoglio, riuscendo ad accedere al bonus anche se il proprio edificio si trova al di fuori delle suddette zone.

L’Agenzia delle Entrate, a questo proposito aveva già fornito ulteriori chiarimenti tramite la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, in cui viene riportato che:

“La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali […] e l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”.

CAPIAMO MEGLIO ATTRAVERSO UN ESEMPIO PRATICO

Al fine di comprendere più chiaramente la circolare, possiamo prendere ad esempio un quesito posto all’Agenzia delle Entrate. All’interno di tale quesito , il contribuente chiede se fosse possibile effettuare il restyling della facciata per un condominio, di cui una parte rientra in una zona non espressamente citata dalla normativa, beneficiando della detrazione.

La parte della facciata, pur non rientrando in una delle due zone che si vuole ristrutturare, potrebbe quindi essere assimilata ad una di esse.

In particolare, gli interventi effettuati sul condominio in questione verrebbero svolti su facciate situate in zona di completamento B3 e, in minima parte, in zona destinata ad attività terziarie.

Le zone B3 comprendono aree a prevalente destinazione residenziale dotate di tutte le opere di urbanizzazione ma parzialmente edificate in cui si rende opportuno, ai fini di una razionale utilizzazione del territorio, una edificazione di completamento anche mediante nuova edificazione.

LE CATEGORIE DI INTERVENTO

Tali zone si attuano attraverso intervento diretto e sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro e risanamento conservativo
  • Ristrutturazione edilizia
  • Demolizione e ricostruzione
  • Nuova edificazione
  • Variazione di destinazione d’uso

A questo proposito l’istante sottolinea che l’intero fabbricato possiede le stesse caratteristiche:

  • Funzionali
  • Tipologiche
  • D’uso

L’edificio quindi possiede le caratteristiche degli altri immobili situati in zona B3, mentre non presenta somiglianze con gli immobili destinati ad attività terziarie.

A tutti gli effetti infatti, come precisato dall’istante, l’immobile ricade in gran parte nella zona B3 (rientrante nel Bonus facciate) e in minima parte in un’altra zona.

Come ulteriore conferma, va aggiunto che i comuni non sono obbligati a suddividere il territorio in base alle classi e ai criteri stabiliti dal DM1444/1968, devono identificare, nell’ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee per stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. Tali criteri sono stati fissati dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Possiamo quindi concludere che il Bonus facciate può essere goduto anche per gli edifici al di fuori delle zone A e B, a patto che l’immobile possa essere ricondotto ad esse, e che questa assimilazione sia attestata tramite una certificazione dell’ente territoriale competente.

BONUS FACCIATE ED EFFICIENZA ENERGETICA: SI TRATTA DI UN REQUISITO INDISPENSABILE?

Incominciamo subito col dire che la risposta a questo interrogativo è: dipende. Infatti è necessario considerare che vi è una sostanziale differenza tra una semplice tinteggiatura esterna e lavori influenti dal punto di vista termico.

Per essere più chiari possibile e non tralasciare nessun aspetto, analizziamo il comma 220 della legge 160/2019 (legge di Bilancio per il 2020) che ha introdotto il bonus. Esso cita testualmente:

«Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008».

Risulta quindi che siano esclusi i lavori di tinteggiatura esterna, mentre sono compresi i lavori che hanno un impatto significativo sulla riqualifica energetica del condominio.

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BONUS FACCIATE ANCHE PER I MURI INTERNI

L’Agenzia delle Entrate si esprime positivamente sulla possibilità di applicare il bonus alla facciata di uno stabile pur non essendo visibile da suolo pubblico. Questo si evince dalla risposta numero 154 del 5 marzo 2021 che, però, mette in evidenza due condizioni.

Viene in primo luogo chiarito il dubbio che sorge comprensibilmente tra “visibile al pubblico” e “visibile da suolo pubblico”.

Può accadere infatti che le pareti esterne di un immobile siano visibili al pubblico accedendo da un complesso confinante aperto a turisti e visitatori. Dato che la facciata è visibile al pubblico all’interno del complesso monumentale, l’istante ritiene di poter accedere al Bonus facciate, anche se non è pienamente visibile “dal suolo pubblico o dalla strada”.

Inoltre viene soddisfatto un ulteriore requisito, infatti:

La Variante al piano regolatore del Comune ove sorge il complesso stesso, fa ricadere l’immobile considerato (a sua volta vincolato ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 42 del 2004) in Zona “A” ed è individuato, ai sensi dell’articolo 56 delle Norme di Attuazione del PRG, come «Attrezzatura di quartiere».

VISIBILITA’ AL PUBBLICO

I chiarimenti sul concetto di “visibilità al pubblico” ottengo un ulteriore risposta per mezzo della circolare 2/E/2020, che ammette all’agevolazione la facciata che versa in tale particolare condizione per la seguente motivazione:

[…] in considerazione di tali chiarimenti, sul presupposto essenziale che la porzione di immobile su cui sono operati gli interventi risulti visibile da suolo ad uso pubblico e sia stipulata in tale senso apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale che ne disciplini l’uso, si ritiene che gli interventi operati sulla facciata possano fruire della detrazione cd. bonus facciate (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, che non sono oggetto della presente risposta).

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BONUS FACCIATE E PARTI PRIVATE DEI BALCONI: FACCIAMO CHIAREZZA

Balconi incassati e aggettanti: scopriamo la loro differenza e le conseguenze in termini di ripartizione delle spese per l’amministratore.

La tipologia dei balconi è un criterio fondamentale da tenere in considerazione quando si affronta il tema della ripartizione delle spese. Distinguiamo quindi tra balconi

  • Incassati, ovvero quei balconi che non sporgono dalla facciata dell’edificio, sicché il piano di calpestio dev’essere considerato alla stregua di un solaio e il parapetto parte della facciata comune”.
  • Aggettanti, ovvero quelli che sporgono rispetto al fronte facciata.

BALCONI INCASSATI

L’art. 1125 c.c. può essere applicato come criterio di ripartizione delle spese nel caso ci si trovi di fronte ai c.d. balconi “incassati”. Per questa tipologia, ritiene che la soletta dei balconi costituisca prolungamento del solaio stesso e, pertanto, svolga le funzioni di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani dello stabile condominiale.

Invece, i balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono, in via esclusiva, al proprietario di quest’ultima.

STRUTTURE COMPLETAMENTE AGGETTANTI

Prendendo in considerazione le strutture completamente aggettanti, non può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante. Allo stesso tempo non è possibile parlare di sostegno indispensabile per l’esistenza dei piani sovrastanti e nemmeno di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti.

SPESE A CARICO DEL TITOLARE DELL’APPARTAMENTO

In entrambi i tipi di balconi (incassati o aggettanti) il titolare dell’appartamento a cui accede il balcone è tenuto a sostenere le spese di manutenzione:

  • Del pavimento del balcone.
  • Dei davanzali.
  • Della parte interna dei parapetti.

QUANDO SI APPLICA IL BONUS FACCIATE PER I BALCONI?

L’Agenzia delle Entrate ci può dare nuovamente la risposta, precisando che il bonus facciate spetta per le spese sostenute per il rifacimento di parti di proprietà esclusiva del singolo condomino. Ecco quali sono le principali:

  • Copertura del piano di calpestio che, in seguito alla rottura delle piastrelle, potrebbe provocare infiltrazioni di acqua piovana causando il conseguente distacco dell’intonaco.
  • Sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone.
  • Tinteggiatura delle intelaiature metalliche di sostegno dei pannelli di vetro.

DELIBERE NULLE

A. Quando invece le opere che abbiamo appena elencato assumono carattere privato, l’assemblea condominiale non potrà assumere valide decisioni, con la conseguenza che è nulla la delibera assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti.

B. La nullità della decisione assembleare deve essere dichiarata anche in tutti quei casi in cui non consente di distinguere in modo chiaro se i lavori necessari si riferiscono alla struttura del balcone o a quelle parti da considerare comuni, in quanto costituiscono gli elementi decorativi dell’edificio.

In ogni caso, le spese relative alla manutenzione della pavimentazione o altre parti esclusive del balcone devono restare a carico del solo proprietario che vi accede e non possono essere ripartite tra tutti i condomini in base al valore della proprietà di ciascuno.

IL RUOLO DELL’AMMINISTRATORE

Qual è il tuo ruolo come amministratore di condominio? Scopriamolo insieme.

Dobbiamo innanzitutto chiarire il fatto che per il rifacimento di queste parti dovranno essere stipulati almeno due contratti di appalto, uno sottoscritto dal condominio, per il rifacimento delle parti comuni come ad esempio la facciata. L’altro invece sarà stipulato dai singoli condomini ed avrà come oggetto la ristrutturazione delle parti di proprietà esclusiva. Potrebbero anche essere firmati tanti contratti quanti sono i proprietari dei balconi, in questo caso però interviene l’articolo 1188 c.c., il quale prevede che il pagamento di tali opere private debba essere fatto al creditore, appaltatore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

L’amministratore personifica il ruolo di rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni e referente dei relativi pagamenti. Infatti, il condominio si pone verso terzi come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini per tutto ciò che risulta attinente alle parti comuni.

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BONUS FACCIATE: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO

Ad un anno dall’entrata in vigore delle norme che disciplinano il bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate continua a dare risposte agli interrogativi più comuni. Sono davvero molti gli interventi che, essendo destinati al decoro o a risolvere problemi di sicurezza, possono essere compresi della detrazione.

Alcuni dei principali dubbi sono sorti in riferimento ai lavori di disgaggio, ossia di messa in sicurezza delle facciate esterne del condominio con consolidamento (ad esempio con posa di bandinelle di rame sui marcapiani). Molti non sono riusciti a comprendere con chiarezza se questi interventi possano essere inclusi nel bonus facciate. Anticipiamo al lettore che la risposta è positiva, chiarendo di seguito i requisiti necessari al godimento della detrazione e i casi particolari in cui si può applicare.

Ricordiamo come l’obiettivo delle norme sia di fatto quello di riconoscere una detrazione maggiorata per tutti gli interventi di ripristino della facciata, purché collegati a quello principale destinato a migliorare il decoro architettonico dell’edificio. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate sono soggetti ad agevolazione tutte le opere di:

  • Consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo della struttura opaca verticale.
  • Semplice pulitura e tinteggiatura della superficie

REQUISITO INDISPENSABILE

Abbiamo quindi fatto luce sul fatto che le parti ammalorate possano sicuramente essere ripristinate usufruendo dell’agevolazione, con un’unica accortezza da rispettare sempre: se l’intervento riguarda anche l’intonaco per una superficie superiore al 10% di quella complessiva disperdente lorda dell’edificio, occorre rispettare i requisiti minimi di gravidanza termica e trasmettere la relativa documentazione all’ENEA.

Viceversa, per tutte le altre tipologie di intervento che non comportano interventi sull’intonaco la detrazione è riconosciuta senza ulteriori oneri burocratici.

Possiamo affermare con certezza dunque che le Entrate fanno rientrare nel bonus, sempre che la facciata dell’edificio sia visibile dalla strada, interventi quali:

  • Il trattamento dei ferri dell’armatura;
  • Il rifacimento dei balconi compresi parapetto in muratura e pavimentazione;
  • La verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino.

Per completezza di informazione, riportiamo che risulta agevolabile anche il ripristino delle facciate a mosaico.

INTERVENTO TERMICO: IL CAPPOTTO

Quando invece si interviene dal punto di vista termico l’intervento deve rispettare i requisiti indicati nel DM 26.06.2015 (Decreto “requisiti minimi”) da cui si evince che:

  • I valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del DM 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
  • I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Soddisfatti questi requisiti, rientrano nel campo di applicazione del bonus anche:

  • L’isolamento dello sporto di gronda necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura;
  • Lo spostamento dei pluviali.
  • La sostituzione dei davanzali.
  • La sistemazione di prese e punti luce esterni.
  • Lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.

Non aspettare ancora, scegli subito di ristrutturare il tuo condominio!

BONUS FACCIATE: VADEMECUM ISTRUZIONI ENEA

Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha ridefinito il vademecum che orienta i contribuenti alla pratica del Bonus facciate al 90% per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti. L’agevolazione, grazie alla pubblicazione in GU della Legge di Bilancio 2021 è stato esteso anche alle spese sostenute nel 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 59).

STRUTTURE OPACHE VERTICALI DELLE FACCIATE ESTERNE

Il documento aggiornato riguarda esclusivamente le strutture opache verticali delle facciate esterne, ossia le pareti (generalmente esterne) e le finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore) richiesti dalla tabella riportata nell’allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Per questo tipo di interventi occorre trasmettere i dati all’agenzia dell’Enea, in quanto sono particolarmente influenti dal punto di vista energetico, oppure possono interessare il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.

La novità principale delle disposizioni che disciplinano il Bonus facciate 2021 riguarda la sua proroga, mentre restano le medesime le condizioni di accesso.

Nello specifico elenchiamo brevemente le 3 condizioni da rispettare:

  • L’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata;
  • La visibilità delle facciate;
  • La percentuale di intonaco su cui intervenire

NUOVO VEDEMECUM ENEA

Il documento pubblicato da Enea, oltre a riproporre le indicazioni già presenti in quello precedentemente redatto (chi può accedere, per quali edifici vale, entità del beneficio, requisiti tecnici dell’intervento, spese ammissibili), offre la possibilità di consultare una tabella di sintesi che riportiamo qui sotto:

Tabella di sintesi Enea

Questa fornisce informazioni specifiche discendendo tra la data di inizio lavori avvenuta prima del 6.10.2020 e dopo la medesima data, che è poi il giorno in cui è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ed entrata in vigore) del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Prezzi | Requisiti tecnici).

BONUS FACCIATE: ULTERIORI CHIARIMENTI

Speranzosi di aver chiarito i dubbi principali che potrebbero sorgere in riferimento a questo argomento, vediamone insieme alcuni più specifici che potrebbero interessare il tuo condominio.

1. BONUS FACCIATE E PARAPETTI

E’ possibile intervenire con il bonus facciate per interventi dedicati esclusivamente ai parapetti? Il cappotto verde verrebbe installato con il Superbounus.

Si, come specificato dall’ Agenzia dell’Entrate è sempre ammessa la possibilità di ottenere due diverse agevolazioni per lavori effettuati in uno stesso edifici in tutti i casi in cui gli interventi seguano regole diverse.

Dal momento che il parapetto dei balconi non incide sulla riduzione della classe energetica dell’edificio e non può quindi essere ammesso al Superbonus, è possibile ottenere l’agevolazione del 90%.

2. BONUS FACCIATE E SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO

E’ possibile sostituire il rivestimento esterno in klinker con un nuovo rivestimento in gres?

Il bonus facciate ha come obiettivo quello di migliorare il decoro architettonico. Non è quindi contemplata la possibilità di usufruire dello sgravio per interventi destinata a modificare l’aspetto della facciata, a meno che lo scopo non sia quello di sostituire un rivestimento posticcio rispetto a quello originario del costruttore.

3. BONUS FACCIATE E CONFORMITA’ URBANISTICA

Anche per il bonus facciate è necessario avere la conformità urbanistica delle parti in comune?

Riportiamo l’Art. 49 del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) che si esprime piuttosto chiaramente: “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.”

Non è quindi possibile beneficiare di alcun tipo di agevolazione se l’edificio non ha ottenuto l’attestazione di stato legittimo.

4. BONUS FACCIATE E PROSPETTO SUL SUOLO PUBBLICO

Nel caso sia un ente ecclesiastico a richiedere la pratica per il bonus facciate, al fine di restaurare il prospetto principale che si affaccia su uno spazio pubblico, possono esserci limitazioni?

No, il bonus facciate non è soggetto a limitazioni in questo senso. Chiaramente, anche in questo caso la chiesa deve trovarsi in una zona A o B del territorio comunale

Per sciogliere ogni dubbio, ricordiamo che secondo le disposizioni della legge 190 del 2019, il bonus è riconosciuto a tutti gli immobili di qualsiasi categoria catastale e con qualunque destinazione.

In particolare nella risposta a interpello 179/2020 l’Agenzia delle entrate ha ribadito che “il bonus facciate del 90% è fruibile da tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari e dalla natura pubblica o privatistica”.

5. BONUS FACCIATE E BALCONI

Nel caso non dovesse essere chiara la parte che riguarda i balconi in riferimento al bonus facciate.

La circolare 2/2020 dell’Agenzia delle Entrate specificache i balconi sono compresi tra tutti gli interventi di ripristino del decoro delle parti visibili della facciata dell’edificio. I balconi infatti sono parte della facciata, è quindi ammessa la detrazione del 90%.

Occorre però sottolineare che l’intervento deve riguardare tutti i balconi, dovendosi configurare come ripristino del decoro. In seguito a questa premessa, risulta chiara l’impossibilità di ottenere il bonus del 90% per il singolo proprietario che decida di ristrutturare il suo balcone. (I lavori devono riguardare l’intero edificio e non possono essere circoscritti alla singola proprietà privata).

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